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Il “preparato magistrale” (o galenico) è il medicinale allestito dietro presentazione di ricetta medica in farmacia, secondo le regole della Farmacopea Italiana (Norme di Buona Preparazione della Farmacopea Ufficiale Italiana, XII edizione e sue modifiche), e destinato a un determinato paziente. La galenica moderna si può per altro avvalere di laboratori con moderne tecnologie e di una legislazione ad hoc a tutela del cittadino e dello stesso farmacista, garantendo prodotti finiti di qualità e sicurezza.

Farmacopea

Nel laboratorio galenico il farmacista preparatore valorizza al massimo le sue competenze e conoscenze riuscendo a realizzare terapie personalizzate per il paziente, per esempio mediante l’impiego di eccipienti che evitino eventuali intolleranze o allergie oppure allestendo formulazioni adatte a superare possibili difficoltà di assunzione.

La galenica assume un valore sociale fondamentale quando permette di allestire, anche per il trattamento di malattie rare, “farmaci orfani” ossia medicinali che non vengono immessi sul mercato, a causa della domanda insufficiente a coprire i costi di produzione e fornitura, e quindi poco remunerativi per l’azienda farmaceutica. In generale, questo tipo di preparazioni estemporanee rappresentano l’unica possibilità terapeutica in tutti i casi in cui l’industria farmaceutica non sia in grado di soddisfare una particolare esigenza prescrittiva.

L’offerta di un preparato galenico al paziente da parte del farmacista si associa a un’essenziale attività di counseling, ossia di consiglio qualificato, relativo alle caratteristiche del farmaco e alla gestione stessa della patologia per facilitare l’aderenza alla terapia prescritta. Ecco quindi che, nell’ambito della galenica, il farmacista torna a essere pienamente artefice del suo livello di professionalità, sviluppando al massimo la sua attenzione sia per le necessità del paziente sia per la promozione della salute pubblica. (Da introduzione libro Formule Magistrali, Position paper  Ed. Edra – Sifap 2015 Sen. Andrea Mandelli Presidente FOFI)

Specifiche disposizioni regolano la prescrizione di preparazioni galeniche, nell’ambito  delle quali si distinguono le “formule magistrali”, ossia i medicinali preparati in farmacia in base ad una prescrizione medica destinata ad un determinato paziente e le “formule officinali” ossia i medicinali preparati in farmacia in base alle indicazioni della Farmacopea europea o delle Farmacopee nazionali (degli Stati membri dell’Unione Europea). Secondo le ultime disposizioni di legge le preparazioni galeniche magistrali rientrano tra le preparazioni farmaceutiche prive di autorizzazione.

In farmacopea è stato introdotto il seguente testo:

CONSIDERAZIONI ETICHE E GUIDA NELLA PREPARAZIONE DI PREPARAZIONI FARMACEUTICHE PRIVE DI AUTORIZZAZIONE

Il principio normativo di base per le preparazioni farmaceutiche è quello, soggetto a specifiche esenzioni, che nessuna preparazione farmaceutica può essere immessa sul mercato senza un’appropriata autorizzazione all’immissione in commercio. Le esenzioni dal requisito di una formale autorizzazione permettono la fornitura di prodotti medicinali privi di autorizzazione per soddisfare le specifiche necessità di pazienti individuali. In ogni caso, quando si decide di utilizzare una preparazione priva di autorizzazione, tutti i professionisti sanitari coinvolti (ad esempio, il medico prescrittore e/o il farmacista preparatore) hanno, nella loro area di responsabilità, un dovere di attenzione nei confronti del paziente che riceve la preparazione farmaceutica. Quando si prende in considerazione l’allestimento di una preparazione farmaceutica priva di autorizzazione viene adottato un adeguato livello di valutazione del rischio.

La valutazione del rischio identifica:

  • le criticità di differenti parametri (ad esempio, qualità delle sostanze attive, eccipienti e contenitori; schema del processo di preparazione; entità e significatività dei saggi; stabilità della preparazione) che possono influenzare la qualità della preparazione;
  • il rischio che la preparazione può presentare per un determinato gruppo di pazienti;

Sulla base della valutazione del rischio, la persona responsabile della preparazione deve garantire, con un adeguato livello di sicurezza, che la preparazione farmaceutica, nel corso del suo periodo di validità, sia di una qualità appropriata, adeguata e adatta al suo scopo. Per stock di preparazioni, le condizioni di conservazione e il periodo di validità devono essere giustificati sulla base, ad esempio, di dati analitici o di un giudizio professionale che può essere basato su riferimenti di letteratura.

Produzione

(omissis…) Per prodotti non soggetti ad autorizzazione all’immissione in commercio, è di particolare importanza l’esecuzione di una analisi del rischio in linea con quanto previsto dalla sezione “Considerazioni etiche e guida per la preparazione di prodotti non soggetti ad autorizzazione all’immissione in commercio” in quanto tali prodotti non sono stati precedentemente valutati da un’autorità competente.

Quindi si evidenzia che il galenico magistrale è una scelta soggetta ad una serie di rischi che il farmacista preparatore deve attentamente valutare, in base alle sue conoscenze e alla sua preparazione, nonchè sulla base delle attrezzature di laboratorio cui dispone. Ad esempio la preparazione di un galenico che sia la fotocopia di un farmaco regolarmente immesso in commercio va evitata in quanto esporrebbe inutilmente ad un rischio il paziente, senza nessun beneficio per la sua salute. Viceversa se non esiste un farmaco in commercio privo ad esempio di un eccipiente al quale uno sia allergico si può procedere alla valutazione della fattibilità della preparazione.

Sono quei medicinali allestibili sia dalle officine farmaceutiche (previo ottenimento della relativa AIC) come multipli industriali preconfezionati, sia dal farmacista in farmacia (nel rispetto delle NBP) come multipli da detenere in attesa della vendita o anche come preparazione singola se specificatamente richiesta.

Le formulazioni di tali medicinali devono essere presenti nella Farmacopea Ufficiale Italiana (alla voce “Preparazioni farmaceutiche specifiche – F.U. XI Ed. e 1° Suppl.”), in quella Europea o in altre farmacopee di uno Stato membro dell’Unione Europea. Possono o meno, richiedere ricetta medica per la dispensazione al pubblico.

In farmacia si possono allestire solo preparati officinali su scala ridotta
La consistenza numerica, compatibilmente con la stabilità, è quella ottenibile da una massa non superiore di 3000 g di formulato.
Per i preparati soggetti a presentazione di ricetta medica, la consistenza numerica deve essere documentata sulla base delle ricette mediche (originali e copie) presentate dei pazienti.
Il farmacista può procedere ad una successiva preparazione officinale purché la ‘scorta’ non superi la consistenza numerica prevista dalla scala ridotta.

    Il testo originale può essere letto cliccando qui o continuando con la lettura del testo integralmente riportato. La tariffa nazionale è composta dai seguenti tredici articoli e dagli allegati

    • Allegato A “Tabella dei prezzi delle sostanze”
    • Allegato B “TABELLA DEI COSTI DI PREPARAZIONE”

    IL MINISTRO DELLA SALUTE

      • Visto l’art. 125 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni e, in particolare, il comma 1 che prevede che almeno ogni due anni, in aderenza alle fluttuazioni dei costi di produzione, a cura del Ministero della sanita’, e’ stabilita e pubblicata la tariffa di vendita dei medicinali, sentito il parere della Federazione degli ordini dei farmacisti;
      • Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, recante «Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico», e successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli 37 e 41;
      • Visto il decreto del Ministro della sanita’ 18 agosto 1993, recante «Approvazione della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 settembre 1993, n. 226, e successive modificazioni;
      • Visto il decreto del Ministro della salute 23 marzo 2017, recante «Modifica dell’allegato A del decreto 18 agosto 1993, recante “Approvazione della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali”», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 2017;
      • Ritenuto di aggiornare la tariffa di cui al citato decreto 18 agosto 1993 in aderenza alle fluttuazioni dei costi di produzione, in conformita’ al disposto dell’art. 125 del citato regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
      • Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti da farmacia privata del 26 maggio 2009 e il successivo accordo di rinnovo del 14 novembre 2011;
      • Considerata la retribuzione lorda del costo/lavoro del farmacista di farmacia, primo livello, risultante dalle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale laureato dipendente, primo livello, delle farmacie aperte al pubblico pari ad € 0,425 al minuto;
      • Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni;
      • Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni;
      • Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive modificazioni;
      • Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attivita’ sportive e della lotta contro il doping» e successive modificazioni;
      • Acquisito il parere favorevole della Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti, reso con nota del 21 settembre 2017;

    DECRETA

    Art. 1

    1. È approvata la tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali secondo le disposizioni che seguono e gli allegati A e B del presente decreto.

    Art. 2

    1. Ai medicinali di cui all’art. 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, nonché ai medicinali veterinari di cui agli articoli 10, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni, preparati estemporaneamente ed eseguiti integralmente in farmacia, si applica la presente Tariffa nazionale come determinata ai sensi dell’art. 3. 2. Alle formule officinali eseguite in multipli (scala ridotta) che recano in etichetta l’indicazione del numero di lotto non si applica la tariffa nazionale di cui al presente decreto.

    Art. 3

    1. Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali di cui all’art. 2, comma 1, è formato: a) dall’importo delle sostanze impiegate in base all’annessa «Tabella dei prezzi delle sostanze» (allegato A) o, nel caso di sostanze non comprese nella predetta tabella, in base a quanto previsto nell’art. 5; b) dall’importo indicato nella «Tabella dei costi di preparazione» (allegato B); c) dall’incremento di cui all’art. 7; d) dagli eventuali supplementi di cui all’art. 8; e) dal costo del recipiente. 2. Al prezzo di vendita di cui al comma 1 si applica l’imposta sul valore aggiunto (IVA), ai sensi di legge.

    Art. 4

    1. L’importo delle sostanze impiegate di cui all’art. 3, comma 1, lettera a), va calcolato in relazione alla quantità effettivamente dispensata, con arrotondamento alla seconda cifra decimale per difetto se la terza cifra decimale è minore di cinque e per eccesso qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 2. Ai fini della determinazione del prezzo di vendita al pubblico dei medicinali di cui all’art. 2, comma 1, non è consentito quotare una sostanza a un prezzo diverso da quello indicato nella «Tabella dei prezzi delle sostanze» (allegato A), anche quando sia stata impiegata una sostanza contraddistinta da marchio registrato.

    Art. 5

    1. Per le sostanze non comprese nell’allegato A si applica il prezzo di acquisto, al netto dell’IVA, del quale deve essere conservata prova documentale. 2. Per l’approvvigionamento delle sostanze di cui al presente articolo, le spese di trasporto, ove fatturate dal fornitore, concorrono alla determinazione del prezzo della preparazione in funzione della quantita’ utilizzata nell’allestimento della stessa.

    Art. 6

    1. I costi di preparazione di cui all’allegato B sono comprensivi anche degli oneri connessi al rispetto degli obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.

    Art. 7

    1. I costi di preparazione di cui all’allegato B sono aumentati del 40%, al fine di compensare gli ulteriori oneri connessi alle attivita’ generali, preliminari e successive all’allestimento della preparazione nonche’ quelli connessi alla dispensazione dei medicinali di cui all’art. 2, comma 1.

    Art. 8

    1. Al fine di compensare i costi connessi all’assolvimento degli ulteriori adempimenti, previsti dalle normative di riferimento, e’ dovuto un supplemento pari a € 2,50, per le preparazioni dei medicinali di cui all’art. 2, comma 1, contenenti: a) una o piu’ sostanze pericolose per la salute umana, riportate nella tabella n. 3 della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana o classificate nel «Global Harmonized System» (GHS) con codice univoco «H»; b) una o piu’ sostanze di cui alla «Tabella dei Medicinali Sezione A» e alla «Tabella dei Medicinali Sezione B» del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; c) una o piu’ sostanze il cui impiego e’ considerato doping ai sensi dell’art. 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

    2. Nella tariffazione dei medicinali di cui al primo comma, qualora la formulazione comprenda sostanze appartenenti a piu’ di una categoria di cui alle lettere a), b) e c), il supplemento spetta una sola volta per ciascuna categoria.

    Art. 9

    1. Per la dispensazione di uno o piu’ dei medicinali di cui agli articoli 2, comma 1 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, nonche’ dei medicinali veterinari di cui agli articoli 2, comma 1, 10, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni, effettuata durante le ore notturne, dopo la chiusura serale, secondo gli orari stabiliti dalla competente autorita’ sanitaria, spetta un diritto addizionale di € 7,50 alle farmacie urbane e rurali non sussidiate e di € 10,00 alle farmacie rurali sussidiate.

    2. Per la dispensazione di uno o piu’ dei medicinali di cui al comma 1 effettuata dalle farmacie rurali sussidiate durante le ore di chiusura diurna spetta un diritto addizionale di € 4,00.

    3. I diritti addizionali di cui ai commi 1 e 2 sono dovuti soltanto quando la farmacia effettua servizio a «battenti chiusi» o «a chiamata».

    4. I diritti addizionali di cui ai commi 1 e 2 non sono dovuti quando la farmacia effettua servizio a «battenti aperti», ancorche’ con modalita’ che escludono, per misura di sicurezza, il normale accesso ai locali.

    Art. 10

    1. I prezzi determinati in base al presente decreto non possono essere incrementati in alcun caso.

    Art. 11

    1. Sul prezzo di vendita dei medicinali calcolato ai sensi del presente decreto, il farmacista deve concedere uno sconto del 16% agli enti pubblici o privati aventi finalita’ di assistenza e beneficenza, tenuti per legge, regolamenti, contratti collettivi, statuti o tavole di fondazione, alla dispensazione dei medicinali agli aventi diritto, escluso comunque il Servizio sanitario nazionale. Dal suddetto sconto sono esclusi i supplementi di cui all’art. 8, i diritti addizionali di cui all’art. 9 e il costo del recipiente.

    Art. 12

    1. Il titolare o il direttore della farmacia deve avere cura che nella stessa sia conservata, anche in formato elettronico, una copia della tariffa nazionale, che deve essere resa visibile a chiunque ne faccia richiesta.

    Art. 13

    1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e dalla medesima data e’ abrogato il decreto del Ministro della salute 18 agosto 1993, citato in premessa. Il presente decreto sara’ sottoposto al visto del competente organo di controllo e sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 settembre 2017

    Il Ministro: Lorenzin

    Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2017 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2075

    Allegato A “Tabella dei prezzi delle sostanze”

    DescrizionePrezzo al grammo
    Acido acetilsalicilicoEuro 0,122
    Acido ascorbicoEuro 0,059
    Acido boricoEuro 0,110
    Acido citricoEuro 0,038
    Acido cloridrico (diluito)Euro 0,012
    Acido fosforicoEuro 0,050
    Acido glutammicoEuro 0,062
    Acido latticoEuro 0,077
    Acido salicilicoEuro 0,049
    Acido tannico (tannino)Euro 0,195
    Acido tartaricoEuro 0,071
    Acido tricloro-aceticoEuro 0,205
    Acqua depurataEuro 0,002
    Acqua ossigenata 100 vol. - (vedi perossido di idrogeno)Euro 0,007
    Acqua ossigenata 10 vol. - (vedi perossido di idrogeno)Euro 0,007
    Agar AgarEuro 0,136
    AllumeEuro 0,038
    Aloe polvereEuro 0,101
    Altea (radice) polvereEuro 0,034
    Altea estratto fluidoEuro 0,049
    AmmoniacaEuro 0,012
    Ammonio carbonatoEuro 0,030
    Ammonio cloruroEuro 0,037
    Ammonio solfoittiolatoEuro 0,157
    AniceEuro 0,098
    Anice stellato (badiana)Euro 0,077
    Argento nitratoEuro 2,505
    Argento proteinatoEuro 1,871
    Argilla sterilizzataEuro 0,014
    Atropina solfatoEuro 31,223
    Benzalconio cloruroEuro 1,738
    Bergamotto essenzaEuro 0,624
    Bismuto carbonato basicoEuro 0,144
    Bismuto nitrato basico (magistero)Euro 0,209
    Bismuto gallato basico (sottogallato)Euro 0,273
    Bismuto salicilato basicoEuro 0,105
    Boldo polvereEuro 0,093
    Boldo estratto fluidoEuro 0,043
    BoraceEuro 0,041
    Burro di cacaoEuro 0,045
    CaffeinaEuro 0,141
    Calcio carbonato (precipitato)Euro 0,036
    Calcio cloruro (cristalli)Euro 0,060
    Calcio fosfato bibasicoEuro 0,037
    Calcio glicerofosfatoEuro 0,237
    Calcio idrossidoEuro 0,083
    Calcio lattatoEuro 0,060
    Camomilla comuneEuro 0,106
    CanforaEuro 0,074
    Cannabis infiorescenze (D.M.23.03.2017)Euro 9,00
    Carbone attivoEuro 0,265
    Carbone vegetaleEuro 0,034
    Cascara estratto seccoEuro 0,117
    Cedro essenzaEuro 0,459
    Cellulosa acetoftalatoEuro 1,052
    Cera biancaEuro 0,045
    China rossa cortecciaEuro 0,051
    China estratto fluidoEuro 0,060
    Chinidina solfatoEuro 1,339
    Chinina cloridratoEuro 2,972
    Chinina solfatoEuro 1,596
    CloroformioEuro 0,034
    Codeina fosfatoEuro 19,470
    CollodioEuro 0,040
    DiazepamEuro 4,867
    DifenidraminaEuro 1,361
    Efedrina cloridratoEuro 0,888
    EritromicinaEuro 1,256
    Etere etilico (anestetico)Euro 0,022
    EucaliptoloEuro 0,252
    Eucalipto essenzaEuro 0,162
    Fenile salicilatoEuro 0,415
    FenoloEuro 0,160
    Fenolo liquidoEuro 0,060
    Finocchio essenzaEuro 0,297
    Frangula estratto seccoEuro 0,095
    Garofano essenzaEuro 0,317
    GelatinaEuro 0,073
    Genziana estratto fluidoEuro 0,061
    Genziana tinturaEuro 0,060
    Ginepro essenzaEuro 0,634
    GlicerinaEuro 0,020
    Glicole propilenicoEuro 0,039
    GlucosioEuro 0,022
    Gomma adraganteEuro 0,239
    Gomma arabicaEuro 0,060
    GuaiacoloEuro 0,221
    IodioEuro 0,789
    IodoformioEuro 0,498
    Ipecacuana estratto fluidoEuro 1,478
    Lanolina anidraEuro 0,041
    LidocainaEuro 0,490
    Lidocaina cloridratoEuro 0,298
    Limone essenzaEuro 0,183
    Lino semiEuro 0,019
    Lino farinaEuro 0,021
    LiquiriziaEuro 0,055
    Litio carbonatoEuro 0,452
    Magnesio carbonatoEuro 0,033
    Magnesio ossidoEuro 0,060
    Magnesio solfato eptaidratoEuro 0,024
    MannaEuro 0,086
    Menta (foglie)Euro 0,037
    Menta essenzaEuro 0,313
    Mentolo naturaleEuro 0,128
    Metile-p-idrossibenzoatoEuro 0,205
    Metile salicilatoEuro 0,091
    MetioninaEuro 0,125
    Morfina cloridratoEuro 8,714
    NadololoEuro 6,048
    NaltrexoneEuro 22,320
    Niaouli essenza (gomenolo)Euro 0,160
    NicotinammideEuro 0,075
    Olio di arachidiEuro 0,025
    Olio di mandorle dolciEuro 0,026
    Olio di olivaEuro 0,028
    Olio di ricinoEuro 0,016
    Olio di sesamoEuro 0,028
    OxazepamEuro 11,000
    PancreatinaEuro 0,124
    PapainaEuro 0,147
    Papaverina cloridratoEuro 1,874
    ParacetamoloEuro 0,135
    Paraffina solidaEuro 0,024
    Paraffina liquidaEuro 0,020
    Perossido di idrogeno 100 vol.Euro 0,007
    Perossido di idrogeno 10 vol.Euro 0,007
    Pilocarpina cloridratoEuro 18,095
    Pino essenzaEuro 0,317
    Pino gemmeEuro 0,050
    Piperazina adipatoEuro 0,165
    Poligala (virginiana radice)Euro 0,062
    Poligala estratto fluidoEuro 0,061
    PolivinilpirrolidoneEuro 0,119
    Potassio bromuroEuro 0,100
    Potassio cloruroEuro 0,044
    Potassio ioduroEuro 0,424
    Potassio permanganatoEuro 0,252
    Potassio sulfoguaiacolatoEuro 0,144
    Procaina cloridratoEuro 0,580
    Rabarbaro polvereEuro 0,066
    Rabarbaro estratto fluidoEuro 0,072
    RataniaEuro 0,039
    ResorcinaEuro 0,216
    SaccarinaEuro 0,095
    SaccarosioEuro 0,022
    Senna fogliaEuro 0,029
    Senna fruttiEuro 0,044
    Sodio benzoatoEuro 0,053
    Sodio bicarbonatoEuro 0,042
    Sodio bromuroEuro 0,169
    Sodio citratoEuro 0,052
    Sodio cloruroEuro 0,038
    Sodio fosfato bibasicoEuro 0,022
    Sodio glicerofosfatoEuro 0,089
    Sodio ioduroEuro 0,369
    Sodio salicilatoEuro 0,055
    Sodio solfato anidroEuro 0,025
    Sodio solfato decaidratoEuro 0,010
    Sodio stearatoEuro 0,038
    Sodio tiosolfatoEuro 0,041
    SolfadiazinaEuro 0,938
    SolfanilammideEuro 0,354
    Solfo precipitato (magistero)Euro 0,034
    Solfo sublimato (fiori)Euro 0,031
    Sorbitolo puroEuro 0,026
    Sorbitolo soluzione al 70%Euro 0,021
    SpermacetiEuro 0,046
    StearinaEuro 0,033
    TalcoEuro 0,019
    TeobrominaEuro 0,310
    TeofillinaEuro 0,231
    Terpina idrataEuro 1,812
    TimoloEuro 0,254
    Valeriana polvereEuro 0,066
    Valeriana tinturaEuro 0,065
    Vaselina biancaEuro 0,023
    Zinco ossidoEuro 0,029
    Zinco solfatoEuro 0,058
    Zucchero (v. saccarosio)Euro 0,022

    Allegato B "TABELLA DEI COSTI DI PREPARAZIONE"

    DescrizionePrezzo
    Euro
    DISPOSITIVI, MATERIALI DI CONSUMO E PROCESSI S.A.L.
    (Il cui costo risulta assorbito nel valore in euro riportato nella colonna “Prezzo”)
    1.Preparazioni liquide (soluzioni fino a 2 componenti e fino a 2 operazioni tecnologiche)6,65Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale. Eventuali siringhe per prelievi volumetrici.
    per ciascun componente in più sul prezzo finale0,80
    per ogni operazione tecnologica in più2,30
    2.Estratti liquidi e tinture (fino a 2 componenti e fino a 2 operazioni tecnologiche)8,00Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale. Siringa in plastica, filtro monouso (ad esempio filtro per siringa, carta da filtro o filtro a ditale).
    per ogni componente in più sul prezzo finale0,80
    per ogni operazione tecnologica in più2,30
    3.Emulsioni, sospensioni e miscele di olii (fino a 2 componenti e 2 operazioni tecnologiche, fino a 250 g)13,30Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale. Eventuali siringhe per prelievi volumetrici.
    per ogni g 100 o frazione in più oltre i g 2500,70
    per ogni componente in più sul prezzo finale0,70
    per ogni operazione tecnologica in più2,30
    per ogni operazione tecnologica in più2,30
    4.Preparazioni semisolide per applicazione cutanea (fino a 2 componenti e 2 operazioni tecnologiche, fino 50 g)13,30Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale.
    per ogni g 50 o frazione in più oltre i g 500,75
    per ciascun componente in più sul prezzo finale0,75
    per ogni operazione tecnologica in più2,30
    5.Polveri composte e piante per tisane (fino a 2 componenti e 2 operazioni tecnologiche)6,65Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale.
    per ogni componente in più sul prezzo finale0,75
    per ogni operazione tecnologica in più2,30
    6.Cartine e cialdini (fino a 1 componente e 3 operazioni tecnologiche, per 10 unità)11,00Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale.
    oltre le prime 10 per ogni unità in più0,25
    per ogni unità in meno, sottrarre0,35
    per un componente in più fino a un massimo di 40,60
    per ogni operazione tecnologica in più2,30
    7.Capsule (fino a 1 componente e 3 operazioni tecnologiche, per 120 unità)22,00Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale.
    oltre le prime 120 per ogni 10 unità o frazione in più2,00
    per ogni 10 unità o frazione in meno, sottrarre1,00
    per un componente in più fino a un massimo di 40,60
    per ogni operazione tecnologica in più2,30
    8.Compresse e gomme da masticare medicate (fino a 4 componenti e 3 operazioni tecnologiche, per 100 unità)33,25Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale.
    oltre le prime 100 per ogni 10 unità o frazioni in più3,00
    per ogni 10 unità o frazione in meno, sottrarre2,00
    9.Pillole, pastiglie (per 20 unità) e granulati (fino a 100 g) (fino a 1 componente e 4 operazioni tecnologiche)19,95Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale.
    oltre 20 unità o 100 g per 10 unità o 50 g o frazioni in più0,15
    per ogni 10 unità o 50 g o frazioni in meno, sottrarre0,30
    per ciascun componente in più sul prezzo finale fino al massimo di 40,60
    per ogni operazione tecnologica in più2,30
    10.Preparazioni semisolide per uso orale veterinario (fino a 2 componenti e 3 operazioni tecnologiche, per 5 unità o fino a 50 g)13,30Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale.
    oltre le prime cinque unità ogni unità in più o per ogni 10 g in più0,30
    per ogni unità o per ogni 5 g in meno, sottrarre0,80
    per ciascun componente in più sul prezzo finale0,60
    per ogni operazione tecnologica in più2,30
    11.Suppositori e ovuli (fino a 3 componenti e 4 operazioni tecnologiche, per 6 unità)13,30Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale.
    per ogni unità in più0,60
    per ogni unità in meno, sottrarre1,10
    per ciascun componente in più sul prezzo finale0,60
    per ogni operazione tecnologica in più2,30
    12.Colliri e preparazioni oftalmiche semisolide (fino a 2 componenti, 4 operazioni tecnologiche per un flacone fino a 10 mL o 10 g)31,65Camice monouso sterile, siringhe sterili, filtri per sterilizzazione, guanti sterili, cuffia monouso, mascherina monouso, calzari monouso. Il costo di eventuale dispositivo di filtrazione o dei processi di sterilizzazione è incluso nel valore della colonna Prezzo
    per ogni componente in più sul prezzo finale5,00
    per ogni operazione tecnologica in più10,00
    13.Soluzioni e sospensioni sterili (fino a 100 mL e 2 operazioni tecnologiche)
    diluizione, miscelazione fino a 2 componenti già sterili
    Camice monouso sterile, cuffia, guanti sterili, mascherina, calzari monouso, siringhe sterili di vario volume per prelievo, aghi (anche dotati di filtro se necessario), garze sterili, connettori, spike, filtri (se necessari), sacca/flacone/pompa elastomerica/ siringa sterile da riempire, alcool al 70 (o analogo disinfettante ferri). Il costo di eventuale dispositivo di filtrazione o dei processi di sterilizzazione è incluso nel valore della colonna Prezzo
    ripartizione fino a 10 unità53,00
    per ogni unità in più0,40
    per ciascun componente in più sul prezzo finale1,00
    per ogni operazione tecnologica in più10,70
    per ogni 250 mL in più o frazioni4,00
    14.Emulsioni sterili (fino a 100 mL e 2 operazioni tecnologiche)Camice monouso sterile, cuffia, guanti sterili, mascherina, calzari monouso, siringhe sterili di vario volume per prelievo, aghi (anche dotati di filtro se necessario), garze sterili, connettori, spike, filtri (se necessari), sacca/flacone/pompa elastomerica/ siringa sterile da riempire, alcool al 70 (o analogo disinfettante ferri). Il costo di eventuale dispositivo di filtrazione o dei processi di sterilizzazione è incluso nel valore della colonna Prezzo
    fino a 8 componenti65,00
    per ogni unità in più0,40
    per ciascun componente in più sul prezzo finale1,00
    per ogni operazione tecnologica in più10,70
    per ogni 250 mL in più o frazioni4,00
    15.Triturazioni e diluizioni omeopatiche (1 componente e 3 operazioni tecnologici fino a 30 g o 30 mL)11,00Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale.
    per ogni componente in più1,00
    per ogni operazione tecnologica fino a un massimo di 1000,10
    Per ogni 30 g o 30 mL o frazioni in più0,50
    16.Pillole omeopatiche (fino a 2 componenti e 3 operazioni tecnologiche e fino 4 g)11,00Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale.
    per ogni componente in più1,00
    per ogni operazione tecnologica in più fino a massimo 1000,10
    Per ogni 4 g in più0,50
    17.Per le operazioni di smaltimento e sanificazione
    in caso di allestimento di preparazioni magistrali contenenti sostanze citotossiche, mutagene, teratogene, biologiche ed emoderivate.
    2,50
    NOTE
    1L'eccipiente, anche se non è considerato componente e non è espressamente indicato in ricetta, va esplicitato in etichetta e tariffato senza essere conteggiato come componente aggiuntivo.
    2La scelta del/i contenitore/i primario/i è strettamente legata alla garanzia di qualità del farmaco allestito ed alla sicurezza nella manipolazione/somministrazione da parte dell'utente finale. Il contenitore viene tariffato al costo.
    3Qualora sia necessario o espressamente richiesto dal medico ricorrere allo sconfezionamento di un medicinale industriale dotato di AIC, questo si considera come un componente della relativa forma farmaceutica allestita. Sulla ricetta o sul foglio di lavorazione si indica nome, lotto e data di scadenza del medicinale utilizzato che, esaurito o meno, si consegna all’utente unitamente al foglietto illustrativo.
    4Per operazioni tecnologiche si intendono ad esempio, non in via esclusiva: pesata, misura volumetrica, dissoluzione, diluizione, miscelazione, ripartizione, riscaldamento, sterilizzazione, filtrazione, triturazione, polverizzazione, setacciatura, test analitici, misura del pH.